L’atto di nascita è l’atto nel quale sono indicati, in maniera univoca, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora di nascita di un cittadino, includendo altresì le sue generalità, la residenza dei genitori, il sesso e il nome. Si tratta pertanto di un documento riepilogativo di tutte le informazioni puntuali sulla nascita di una persona, frutto di quanto elaborato all’interno della dichiarazione di nascita, la denuncia (obbligatoria per legge) della nascita di un nuovo nato, resa dai genitori, da un procuratore, dal medico o da altre persone che hanno assistito al parto.
Si tenga infine conto che per poter effettuare la dichiarazione di nascita è necessaria l’attestazione di avvenuta nascita, rilasciata da personale medico presente al parto. L’attestazione conterrà le generalità della puerpera e le indicazioni di comune, ospedale, casa di cura, altro luogo ove è avvenuta la nascita, il giorno e l’ora della stessa, il sesso del bambino. Se manca l’attestazione di avvenuta nascita, sarà sufficiente reperire la constatazione di avvenuto parto rilasciata dal sanitario che, pur non essendo presente al parto, è comunque intervenuto successivamente. In assenza di tali documenti è invece necessario ottenere la dichiarazione sostitutiva del dichiarante.
Chi rilascia l’atto di nascita
L’estratto di nascita è rilasciato dall’ufficiale di Stato civile da chiunque ne faccia richiesta, fatte salve alcune ipotesi particolari, come ad esempio gli atti di nascita degli adottati o, ancora, gli atti di nascita per i quali specifiche norme di legge ne dispongono il divieto di accesso. L’estratto per copia integrale è invece ottenibile solo dalle persone cui si riferisce l’atto, o da altre persone che hanno un interesse personale e giuridicamente rilevante).
Validità atto di nascita
La validità dell’atto di nascita è estesa a tutto il territorio nazionale ed è temporalmente illimitata.